Gli atti pubblici

Il codice civile, agli articoli 2699 e 2700, sancisce:

<<Art. 2699 – Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede pubblica nel luogo dove l’atto è formato.

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