Gli atti garantiti e gli atti partecipati nelle indagini di polizia giudiziaria
Dispone il comma 1 dell’art. 329 c.p.p. (“Obblighi del segreto”): 1. Gli atti di indagini compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (…) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza (…).
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