Contro la decurtazione dei punti patente per un’infrazione stradale, il ricorso va presentato al giudice di pace, perché è una sanzione amministrativa. Quindi non decide il Tar. È l’orientamento del Consiglio di Stato, espresso dalla sentenza 9 gennaio 2020, n. 176.Nel caso esaminato, la Motorizzazione di Verona aveva sottratto 20 punti a un automobilista rifiutatosi di sottoporsi ai test per la droga e aveva poi disposto la revoca della patente. Rivolgendosi al Tar, l’interessato eccepiva che, per l’articolo 126-bis del Codice della strada, la decurtazione dei punti poteva avvenire solo dopo una sentenza penale definitiva di condanna, che nel caso specifico non era ancora stata emessa. In tale situazione, secondo l’automobilista, la sottrazione dei punti avrebbe perso la caratteristica di sanzione, restando un atto amministrativo sottoposto ad una rigida cadenza, cioè subordinato alla sentenza penale di condanna (con i relativi tempi di passaggio in giudicato).
Questa tesi non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, perché i punti possono essere sottratti anche prima della sentenza penale definitiva di condanna. Quindi gli uffici della Motorizzazione possono procedere a segnalare alla Prefettura la perdita dei punti, anche prima che la sentenza penale diventi definitiva.
Questa conclusione è coerente con quella secondo cui il meccanismo di riduzione dei punti, in seguito a un’infrazione, non va preceduta da alcuna contestazione (Tar Marche, sentenza 363/2019), poiché il trasgressore è già a conoscenza dei motivi che gli fanno perdere il punteggio, senza che sia necessario il preavviso previsto in generale per tutti i provvedimenti amministrativi dall’articolo 7 della legge 241/1990.
Diverso è il caso in cui il verbale dell’autorità accertatrice sia sospeso dal giudice di pace, autorità dinanzi la quale il verbale sia stato impugnato: se il giudice sospende il verbale, non è possibile ridurre il punteggio. Se tuttavia l’interessato, che ha subito la riduzione di punti, si sottopone con esito sfavorevole alla revisione della patente, la circostanza che il verbale fosse stato sospeso dal giudice di pace (e che quindi il punteggio non avrebbe potuto essere decurtato), mantiene comunque rilevanza. Infatti, la volontaria sottoposizione ad un esame teorico diventa un autonomo momento di verifica dell’idoneità tecnica alla guida (Consiglio di Stato, sentenza 1342/2019).
Al di là di questi casi limite, la norma applicata è sempre l’articolo 126-bis del Codice, che prevede un elenco dettagliato dei punti che si perdono qualora vengano violate specifiche norme di comportamento. E il giudice competente a verificare il meccanismo di decurtazione è quello cui viene trasmesso il verbale dell’autorità accertatrice, cioè il giudice di pace. Spetta dunque a tale giudice la conferma, e se del caso la sospensione del verbale, previo accertamento delle circostanze che ne sono presupposto.