Gestione delle tasse automobilistiche

E’ legittimo l’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l’Automobile club italiano per la gestione delle tasse automobilistiche atteso che, pur non essendo l’ACI titolare per legge (ma solo per statuto) di funzioni pubbliche o di obblighi di servizio pubblico relativi alla gestione della tassa automobilistica provinciale (gestione che spetta solo alla Provincia di Trento), ricorre tuttavia la condizione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui l’accordo deve realizzare “una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Ad avviso del Tar che tenuto conto del considerando n. 33 della direttiva 24/2014/UE, non osta all’applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, che sottrae all’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo gli accordi di partenariato pubblico-pubblico per l’esercizio in comune di funzioni o servizi (ossia gli accordi di cooperazione conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”, alle condizioni previste dal predetto art. 5, comma 6), la circostanza che l’accordo sia stipulato tra amministrazioni che hanno per legge competenze diverse, né la circostanza che le parti dell’accordo si ritaglino ruoli diversi; assume piuttosto decisivo rilievo che l’accordo sia stipulato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che le amministrazioni hanno in comune, come richiesto dall’art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.

Non osta all’applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, che sottrae all’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo gli accordi di partenariato pubblico-pubblico per l’esercizio in comune di funzioni o servizi (ossia gli accordi di cooperazione conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici” alle condizioni previste dal predetto art. 5, comma 6), la circostanza che nell’accordo sia previsto, a favore di una delle parti, un corrispettivo che garantisca un integrale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni di sua competenza, mentre resta preclusa la possibilità di pattuire con l’accordo un compenso che garantisca anche un margine di guadagno; non è quindi il carattere forfettario del compenso previsto dall’accordo, bensì la misura dello stesso che rileva al fine di stabilire se ricorra o meno la condizione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale la c.d. cooperazione orizzontale “è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico”.

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