Garanzia assoluta di ‘buon uso delle armi’
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, negando il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo ad un privato che aveva subito, qualche anno prima, un Trattamento Sanitario Obbligatorio terminato poi con una diagnosi di disturbo schizoaffettivo, afferma un importante principio, secondo il quale “l’intero sistema normativo in materia di detenzione e porto di armi appare improntato a criteri di massimo rigore e di prevenzione di ogni possibile evento pregiudizievole derivante dal possesso e maneggio di armi pertanto un giudizio favorevole può essere espresso solo allorquando, nell’intero arco di vita dell’interessato, non sia registrabile alcun episodio rilevante, che risulti controindicato rispetto alla garanzia assoluta di buon uso delle armi, qualunque sia stata l’origine o la causa dell’episodio”.
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