Furto di veicolo sequestrato: non è omessa custodia se c’è denuncia
La Corte di Cassazione ha ribaltato una sentenza che vedeva condannato un imputato di reato ex art. 335 Codice Penale il quale, avendo in custodia un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, “ne cagionava la sottrazione avendo omesso di custodirlo adeguatamente in locale chiuso. Il veicolo era parcheggiato, chiuso, sulla pubblica via nei pressi dell’abitazione dell’imputato” (non disponendo egli di un garage), in contraddizione con le indicazioni dell’art. 213 c. 2 del Codice della Strada che prevede per il custode “l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.
I giudici della Suprema Corte hanno assolto l’imputato dalla condanna per inadempimento, anche solo per negligenza, dell’obbligo. Infatti, in primo luogo, dall’originario verbale di affidamento risulta “una sorta dì anticipazione delle modalità” con le quali avrebbe adempiuto il proprio incarico di custode. In secondo luogo, in quanto l’interessato aveva denunciato il furto del veicolo e quindi l’attribuzione, a posteriori, dell’obbligo di custodirla era nulla.
Consulta la sentenza Corte di Cassazione 30.09.2016 n. 41123
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