Farmacie
1. Il procedimento per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche nell’ottica del potenziamento del servizio farmaceutico – previsto dal decreto-legge “cresci-Italia”, n. 1 del 24.1.2012, convertito in legge 24.3.2012, n. 27, secondo i parametri e le regole procedimentali fissati dall’art. 11 dello stesso d.l. – rientra in quella tipologia di atti per i quali l’art. 13 legge 241/1990 esclude l’avviso di avvio del procedimento in favore dei singoli farmacisti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.11.2012, n. 5952).
2. Il legislatore, nell’individuare il parametro numerico in presenza del quale è consentita l’apertura di un nuovo esercizio farmaceutico, ha effettuato “a monte” una valutazione di opportunità e di adeguatezza rispetto all’obiettivo di realizzare il potenziamento della rete e l’accesso alla titolarità delle farmacie, cosicché – in base al mero dato della popolazione residente – già si giustifica la scelta amministrativa di istituire una o più ulteriori sedi nell’ambito comunale considerato (entro il parametro normativo), senza che sia necessario motivare sulle ragioni che hanno indotto in tal senso. Soltanto il caso contrario, qualora la decisione amministrativa fosse nel senso di non istituire l’ulteriore farmacia – pur in presenza di una popolazione eccedente di oltre il 50% la soglia stabilita – è necessaria “una più dettagliata motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ritenute prevalenti rispetto all’interesse generale, perseguito a livello normativo, di realizzare il potenziamento del servizio farmaceutico” (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27.3.2013, n. 676)” (così TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8.5.2013, n. 438).
3. La localizzazione degli esercizi farmaceutici nelle diverse zone del territorio comunale è espressione dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, dovendo l’autorità comunale valutare le ragioni di opportunità che propendono per una soluzione piuttosto che per l’altra (insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, mezzi di comunicazione fra le diverse zone del territorio, mobilità dell’utenza non residente per motivi di lavoro o di affari, fruibilità del servizio nelle zone periferiche, ecc.). Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte operate dall’ente locale, pertanto, incontra il limite della macroscopica illogicità o irragionevolezza, essendo sottratto al vaglio del giudice il merito delle scelte amministrative (così TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13.6.2013, n. 1394).
4. L’art. 11 della legge 24.3.2012, n. 27 appare caratterizzato da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668), e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3.9.2012, n. 338); la prescritta finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22 aprile 2013, n. 626).
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