Falsa denuncia di smarrimento della patente mai rilasciata

Confermata la condanna per il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.). Contestata la condotta per la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida in realtà mai rilasciata.

Tale comportamento integra «la condotta del privato che rilascia dichiarazioni false su fatti che l’atto è destinato a provare».

Irrilevante l’accertamento dell’effettività o meno dello smarrimento posto che è stato falsamente dichiarato ad un pubblico ufficiale lo smarrimento di un documento di cui è stata accertata l’inesistenza.

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