Etichettatura: obbligo di indicare l’origine delle carni suine trasformate
La Conferenza Unificata, nella conferenza del 18 dicembre ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate.
Il testo prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni:
– “Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
– “Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
– “Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)”.
La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: Ue e extra UE”.
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