Estintori portatili su autobus e scuolabus
La tematica interessa sia l’attività di controllo degli operatori di polizia stradale che l’attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
Il D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.
La norma indica, in funzione dei posti disponibili, l’obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:
• per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
• per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.
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