Esecuzione di opere e depositi sulle strade senza autorizzazione o concessione (art 21 cds)

L’articolo 21 tratta dei lavori, depositi e cantieri sulle aree di interesse del codice della strada, anche se esterne alla sede stradale, ponendosi come norma speciale rispetto all’articolo 20 (occupazione della sede stradale) e si applica laddove il particolare uso eccezionale della strada è finalizzato alla esecuzione di lavori, opere, depositi di qualsiasi natura, anche temporanei.

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