Emergenza alluvione – sospensione dei termini in materia di procedimento sanzionatorio

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni al Codice della strada, il Ministero precisa che la sospensione riguarda i termini di notifica dei verbali di contestazione, quelli di pagamento delle sanzioni e per la presentazione dei ricorsi amministrativi, nonché il termine per l’esibizione dei documenti, per cui, per tutte le violazioni accertate, contestate o notificate dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, tutti i termini per il compimento delle suddette attività avranno decorrenza iniziale il 1° settembre 2023, mentre per le violazioni accertate, contestate o notificate prima del 1° maggio, i termini devono intendersi sospesi da tale data con nuova decorrenza 1° settembre 2023.

Circolare Ministero dell’interno 9/8/2023

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