Edilizia: nessuna demolizione se il reato si estingue

La Procura generale della Repubblica, nonostante il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto e punito ex dpr 380/2001, ricorre in Cassazione per chiedere la conferma dei provvedimenti amministrativi di demolizione del fabbricato costruito contra legem. La Corte di Cassazione rigetta tuttavia il ricorso stabilendo che, in materia edilizia, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per intervenuta prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna e pertanto a nulla rileva il fatto che la responsabilità penale sia stata comunque accertata se non può dichiararsi condanna dell’imputato.

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