Edilizia libera: approvazione del glossario
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo.
Un elenco di 58 voci, non esaustivo di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 ed entrerà in vigore il 22 aprile.
Nel glossario si riporta
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6 , comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006 .
2. L’elenco delle categorie di intervento che il d .P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 222/2016.
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
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