Edificio privo di agibilità: legittimità del provvedimento contingibile e urgente del sindaco
Qualora dall’attività istruttoria della Pubblica Amministrazione risulti che un edificio “sia privo del certificato di agibilità, risulta legittimo il provvedimento contingibile e urgente emesso ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con cui il sindaco – constatando la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità – dichiara l’inabitabilità dell’immobile e dispone l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero degli occupanti”.
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