Divieto di pubblicità di gioco
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera 132/109 fornisce chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione dell’art. 9 del decreto-legge 87/2018 in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse.
Le Linee guida che accompagnano la delibera si propongono di coordinare le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell’Unione europea
Nell’elaborato si è tenuto conto dei principi e delle finalità cui si ispira la legislazione nazionale in materia di offerta di gioco a pagamento, nonché dei principi europei individuati come segue:
- protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici;
- contrasto del gioco a pagamento illegale in contrapposizione all’offerta di gioco a pagamento autorizzata, tramite concessione, dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
- riconoscibilità dell’offerta di gioco a pagamento autorizzata rispetto a quella illegale, tramite l’utilizzo di appositi loghi elaborati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- trasparenza sulle condizioni e servizi offerti, in modo da favorire decisioni di gioco consapevoli;
- rispetto del principio di proporzionalità.
In particolare nella delibera si definisce che non rientrano nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online).
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