Disturbo della quiete pubblica: l’interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 659 Codice Penale

L’amministratore di una nota società di formazione viene condannato ai sensi dell’art.659, comma 1, C.P., con la motivazione di non aver impedito rumori tali da disturbare il riposo dei condomini del palazzo in cui avvengono le attività didattiche. Il fastidio sarebbe in particolare dovuto al continuo andirivieni degli studenti e, in particolare, dal conseguente frequente uso dell’ascensore (“che durante il suo funzionamento l’ascensore produceva un rumore ambientale di 50 Db”, quindi superiore alla soglia tollerabile).

L’imputato ricorre lamentando la violazione uno dei punti fondamentali per l’applicazione dell’art. 659, e cioè che “i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, debbano essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che soggiornino nei pressi del luogo dal quale originano le emissioni sonore”. Ne consegue che, per procedere in sede penale, non sarebbe sufficiente il disturbo recato agli inquilini dei piani immediatamente superiori e inferiori.

Art. 659 C.P.: la distinzione fra le due contravvenzione di cui ai commi 1 e 2

Il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce due diversi comportamenti:

  1. al comma 1 quello di chi  “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”;
  2. al comma 2 “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

 

Dopo queste premesse va rilevata anche la natura di reato di pericolo concreto per quando riguarda il comma 1. Al fine della sua integrazione è necessario quindi verificare la effettiva idoneità della condotta a arrecare disturbo al riposo di una pluralità indeterminata di persone, anche potenzialmente.

Dalla ricostruzione del giudice di merito risulta infatti “come l’attività rumorosa determinata dall’uso dell’ascensore e dal continuo afflusso di frequentatori del centro di formazione, con il connesso moltiplicarsi delle voci, delle attese, delle discussioni tra i frequentatori del centro, avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica e per il riposo delle persone”. Proprio questo punto convince i giudici della Cassazione a rigettare il ricorso e a confermare la condanna ai sensi del comma 1 e non a quelli del, più mite (almeno per quanto riguarda la reclusione), comma 2.

Consulta la Sentenza n. 1746 del 16.1.2017 della Corte di Cassazione

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