Deposito temporaneo di rifiuti (II parte)
Nella nuova formulazione il deposito temporaneo viene confermato come un deposito libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ad eccezione degli adempimenti riguardanti i registri di carico e scarico, e il divieto di miscelazione dei rifiuti ed il deposito di rifiuti che deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per quello di rifiuti pericolosi che deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute. Inoltre devono essere osservate le regole che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, rimanendo sempre soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva, che in virtù della direttiva comunitaria devono presiedere alla gestione dei rifiuti.
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