Deposito temporaneo di rifiuti (II parte)

Nella nuova formulazione il deposito temporaneo viene confermato come un deposito libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ad eccezione degli adempimenti riguardanti i registri di carico e scarico, e il divieto di miscelazione dei rifiuti ed il deposito di rifiuti che deve essere ef­fettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per quello di rifiuti pericolosi che deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze perico­lose in esse contenute. Inoltre devono essere osservate le regole che disci­plinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, rimanendo sempre soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva, che in virtù della direttiva comunitaria devono presiedere alla gestione dei rifiuti.

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