Deposito temporaneo di rifiuti (I parte)

A seguito delle novità introdotte dall’art. 16-bis della legge n. 125 del 2015, che hanno ampliato il campo di applicazione dell’isti­tuto del deposito temporaneo, dobbiamo rivedere l’intera impalcatura dell’art. 183, comma 1, lett. bb), definendo il deposito temporaneo di rifiuti come

<< il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti …, alle seguenti condizioni:

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