Depenalizzazione
OGGETTO: ‘Depenalizzazioni ‘ in attuazione della legge delega n.67/2014. Prime indicazioni pratiche.
La delega è stata esercitata mediante due decreti:
• il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, contenente disposizioni in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili;
• il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.8, contenente disposizioni in materia di depenalizzazione e introduzione di sanzioni amministrative.
Il non agevole coordinamento delle novità legislative con le norme del sistema sanzionatorio penale impone un intervento di questo Ufficio ai fini di garantire un’uniformità di prassi interpretative ed applicative delle nuove regole, rendendosi necessari un coordinamento ed una interazione tra la Polizia Giudiziaria, l’Autorità Giudiziaria e le Autorità cui compete il potere sanzionatorio amministrativo.
Per tale finalità si inoltrano, anche a S.E. il Prefetto che legge per conoscenza, le seguenti note esplicative e prime indicazioni pratiche tese a rendere più organico e lineare l’intervento
sanzionatorio previsto con i decreti sopra citati.
1- abrogazione di reati ed introduzione di sanzioni pecuniarie civili (D.Lgs n.7/2016)
L’ art.1 del D.Lgs n.7 prevede tout court l’abrogazione delle seguenti norme incriminatrici presenti nel codice penale:
-le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485-486 C.P.)
-l’ingiuria (ati.594 C.P.)
-la sottrazione di cose comuni (art.627 C.P.)
– l’ appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art.647 C.P .).
L’art.2 apporta alcune modifiche alle norme incriminatrici attigue e connesse a quelle come sopra abrogate, realizzando l’opportuno coordinamento, abrogando ogni riferimento alle scritture private (II cmmna dell ‘ati. 489 C.P.), limitando la procedibilità a querela per i soli reati di falso relativi a cambiali e titoli di credito:
Nel medesimo articolo viene rimodulata la figura del danneggiamento (art.635 C.P.), modificando la norma incriminatrice in modo tale da escludere la rilevanza penale del danneggiamento non aggravato, di cui all’art. 635, co. 1 C.P. , in pratica riducendo ad illecito civile il danneggiamento semplice.
L’art.3 introduce la nuova categoria di responsabilità civile riguardante gli illeciti che prima costituivano reato ed ora danno luogo a sanzioni pecuniarie.
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di Giuseppe Napolitano e Fabio Piccioni
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