Termini di notifica del verbale: la scadenza non può decorrere dalla data in cui le foto scattate dal velox arrivano in ufficio
Un’associazione a difesa dei consumatori propone ricorso al TAR chiedendo, fra l’altro, “l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti”.
L’amministrazione in questione utilizzava infatti, per la notifica delle infrazioni rilevate elettronicamente, il seguente modulo:
“il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di (omissis) in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni ….”.
E’ chiaro che il verbale così compilato fornisce al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento. Ciò non è legittimo.
L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore […]”.
Il giorno da cui far decorrere i termini non può quindi che essere individuato in quello della commessa violazione. Il verbale della polizia municipale deve indicare che il termine del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge. Il Comune ha quindi 90 giorni di tempo per porre rimedio alla situazione, modificando i verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada.
Consulta la Sentenza n. 1267/17, TAR Lombardia
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