Danno erariale per mancato controllo delle forniture

Il Comandante della Polizia locale aveva attestato, in un provvedimento di liquidazione, la regolarità di una fornitura di vestiario per gli agenti, mentre era emerso che la merce effettivamente consegnata era in quantità inferiore rispetto a quella prevista, per una differenza pari a 4.671,23 euro.

La Corte dei Conti, sezione per il Veneto, nella sentenza n. 146/2017, ha affermato che  “con la propria condotta gravemente negligente, il convenuto non ha garantito che l’attività amministrativa del Comando di Polizia locale rispondesse ai criteri di economicità, di efficacia e di imparzialità, parametri tipici, caratterizzanti l’attività della Pubblica amministrazione, in generale, in base ai parametri costituzionali immediatamente precettivi dell’articolo 97 della Costituzione”. Pertanto, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accertamento della responsabilità, a titolo di colpa grave, per il danno patrimoniale causato al Comune.

Consulta la sentenza n. 146/2017, Corte dei Conti

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