Danno erariale per erogazione illecita dell’indennità ad personam al Comandante della P.L. a contratto
Se è vero che l’assunzione di responsabili dei servizi a contratto (art.110, comma 1, d.lgs. 267/00) può prevedere la corresponsione di una indennità ad personam, è altrettanto vero che la medesima non potrà che essere determinata sulla base di una motivazione rafforzata che tenga conto, da un lato della specifica qualificazione professionale e culturale del candidato e, dall’altro lato di una quantificazione dell’indennità coerente con il bilancio dell’ente, considerato che gli oneri derivanti dall’incarico non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. La Corte dei conti del Veneto (sentenza n. 95/2024) ha condannato per danno erariale il consiglio di amministrazione di un consorzio di enti locali, oltre ai responsabili dei servizi, per avere l’ente attribuito al comandante della polizia locale una indennità ad personam, pari a oltre due volte la retribuzione di posizione già elevata al massimo, in assenza di verifiche sulla qualificazione professionale del candidato e senza alcun cenno della spesa collegata al bilancio.
di Alessandra e Vincenzo Giannotti
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