Danni da sinistro stradale: responsabilità dell’autista e del pedone investito
I giudici della Suprema Corte chiariscono come “la configurabilità di una concorrenza di responsabilità tra conducente e pedone, che può essere esclusa soltanto – operando a carico del conducente, appunto, una presunzione – tramite l’accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l’investimento, da “sconnettere” in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente”.
In estrema sintesi: l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
I conducenti dei veicoli devono tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non costituendo circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza sulla strada di chi aveva occupato una vettura e la carenza di luce non toglie alcuna criticabilità alla condotta del pedone, ma non rende minimamente censurabile la condotta dell’autista.
Leggi la Sentenza della Corte di Cassazione 19.10.2016 n. 21072
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