Dal 2 marzo 2020 operativo il Registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC ma il MIT e Ministero dell’Interno sospendono effetti decreto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il decreto dirigenziale 19 febbraio 2020, n. 4, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con legge n. 12/2019, viene istituito il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, che dovrà essere reso pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020.

Hanno facoltà di accesso gli agenti di cui all’art. 12 c.d.s. unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti.

L’inserimento o l’aggiornamento dei dati presenti nel registro avviene a cura dell’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sul medesimo registro verranno inserite le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94 c.d.s. in ordine agli atti che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario, relativi ad un’autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente.

Dal sito del MIT si legge però che “La piena operatività del registro richiede anche la definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico contenute in un provvedimento congiunto, ancora non adottato, tra Mit e Ministero dell’Interno. Pertanto, contestualmente, si è stabilito che gli effetti del decreto sul registro sono sospesi. Nel frattempo, al riguardo, il Mit convocherà un tavolo, oltre che con il Ministero dell’Interno, anche con gli operatori del settore.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
19 febbraio 2020, prot. n. 4

Specifiche tecniche, modalità di accesso e registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l’art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l’istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 10-bis comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso e di funzionamento del predetto registro;

Decreta:

Articolo 1 – Oggetto

  1. Il presente decreto definisce le specifiche tecniche e disciplina le modalità di accesso e di registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito “il registro”, istituito presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 10-bis, co. 3, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Articolo 2 – Contenuti del Registro

  1. Il registro contiene i seguenti dati:
  2. a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell’impresa esercente i servizi di taxi e noleggio con conducente;
  3. b) estremi e data di rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: “autorizzazione”;
  4. c) Comune rilasciante l’autorizzazione;
  5. d) estremi e data di rilascio della licenza per il servizio di taxi mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: “licenza”;
  6. e) Comune rilasciante la licenza;
  7. f) data del trasferimento dell’autorizzazione o della licenza;
  8. g) data del conferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21, a consorzi o cooperative dal titolare di autorizzazione o di licenza;
  9. h) data del ri-trasferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, da consorzi o cooperative al titolare di autorizzazione o di licenza;
  10. i) targa e telaio dell’autovettura o della motocarrozzetta immatricolata in base all’autorizzazione o alla licenza rilasciata all’impresa;
  11. l) uso in base al quale è immatricolata l’autovettura o la motocarrozzetta;
  12. m) numero dei posti incluso il conducente;
  13. n) denominazione commerciale del veicolo;
  14. o) codice di identificazione del natante adibito al trasporto di persone in base a licenza o autorizzazione;
    p) Autorità presso cui è tenuto il codice identificativo del natante;
  15. q) tipologia e stazza lorda (tnl) del natante;
  16. r) numero massimo di persone trasportabili dal natante incluso l’equipaggio.
  17. L’impresa di cui alla lettera a) del comma 1 è l’impresa titolare dell’autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  18. L’impresa di cui alla lettera a) del comma 1 coincide col soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è proprietario od ha in disponibilità l’autovettura o la motocarrozzetta avente il telaio di cui alla lettera i) del medesimo comma 1 ovvero è armatore o proprietario del natante identificato con il codice di cui alla lettera o) del comma 1.

Articolo 3 – Accesso al Registro

  1. Al registro hanno facoltà di accesso:
  2. a) gli agenti di cui all’art. 12, D.lgs. 30.4.1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
  3. b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti a ciascuna di esse riferibili;
  4. c) il pubblico, unicamente per la consultazione dei dati di cui alle lettere: a), c), e), I), m), n), p), q) e r) dell’art. 2, comma 1;
  5. d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’inserimento, dell’aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo registro;
  6. e) il Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della manutenzione e dell’evoluzione del registro.

 

Articolo 4 – Compiti degli Uffici di Motorizzazione Civile

  1. In sede di prima immatricolazione o di aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione di un’autovettura o di una motocarrozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, l’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l’impresa intestataria non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda contestualmente prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa intestataria sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
  2. L’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l’impresa titolare di licenza o di autorizzazione per svolgere i servizi mediante natante non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa impresa sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
  3. L’inserimento o l’aggiornamento dei dati presenti nel registro avviene a cura dell’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche quando, nella domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, l’impresa dichiara che l’autorizzazione o la licenza è stata trasferita, conferita o ritrasferita, rispettivamente ai sensi degli articoli 9 e 7, commi 2 e 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  4. Dal momento in cui saranno operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un’autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, a seguito della domanda prodotta contestualmente alla dichiarazione dell’avente causa prevista dalle stesse, l’Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna i dati presenti nel registro o iscrive in quest’ultimo l’avente causa, a seconda che lo stesso sia rispettivamente presente o meno nel registro.
  5. All’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è consentito procedere all’immatricolazione o all’aggiornamento o all’emissione di una nuova carta di circolazione di un’autovettura o di una motocarrozzetta adibita al servizio di taxi o di noleggio con conducente, qualora il richiedente tale operazione non risulti presente nel registro.

 

Articolo 5 – Obblighi delle imprese

  1. L’impresa titolare di un’autorizzazione o di una licenza, che effettua i servizi mediante motocarrozzetta o autovettura, produce all’Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti una domanda di iscrizione al registro o di aggiornamento dei propri dati già presenti nel medesimo registro, specificando se tale titolarità sia dovuta a procedura concorsuale del Comune, trasferimento, ri-trasferimento o conferimento da parte di altra impresa, contestualmente alla domanda di immatricolazione, aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione. Medesima domanda è prodotta da un’impresa titolare di autorizzazione o di licenza che effettua i servizi mediante natante.
  2. Le imprese già rientranti, prima del 2 marzo 2020, nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, presentano domanda di iscrizione al registro presso un qualunque Ufficio di motorizzazione civile entro il 2 marzo 2021.
  3. Per iscriversi al registro, ciascuna impresa ed intestataria della carta di circolazione di una motocarrozzetta o di un’autovettura prima del 2 marzo 2020, accede al portale del trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, secondo le modalità tecniche specificate con successiva circolare del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, verifica se siano corretti e completi i propri dati di cui all’articolo 2, comma 1, già presenti negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, se del caso, ne indica quelli mancanti o da rettificare.
  4. Dal momento in cui sono operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione Dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un’autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, l’impresa contestualmente alla dichiarazione prevista dalle stesse produce una domanda all’Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini, a seconda se già presente o meno nel registro, dell’aggiornamento o dell’iscrizione al registro.
  5. L’impresa che riceve per trasferimento, ri-trasferimento o conferimento un’autorizzazione od una licenza ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato la medesima, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento che ne garantisce la provenienza.

Articolo 6 – Disposizioni finali

  1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, il registro di cui all’articolo 1 è pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020.
  2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Capo Dipartimento: DE MATTEO

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