Cronotachigrafo e efficacia probatoria dei dati
I dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente dalla controparte.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., la qualità di prova può essere scalfita dal disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta il cui onere grava in capo a colui il quale ne disconosce la conformità ai fatti.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 142 C.d.S. in combinato disposto con l’art. 2712 c.c. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle risultanze del cronotachigrafo nonostante riportasse una data errata. Non avendo però specificamente censurato quanto risultante dal disco in parola, la Corte non può che rigettare il ricorso.
Consulta l’ordinanza n. 7595/2018, Cassazione civile
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