Corte di Giustizia europea: è legittimo il limite di età per l’accesso in polizia

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, par. 2, dell’art. 4, par.1, e dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata proposta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione della Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età.
La sentenza della Grande Camera, nel confermare l’assenza di profili di contrasto con la direttiva 2000/78/CE del limite correlato all’età anagrafica, presenta aspetti di novità in quanto si discosta dal precedente specifico rappresentato dalla sentenza del 13 novembre 2014 resa nel caso Vital Perez, in Foro it., 2015, IV, 105 allorquando la Corte aveva dichiarato che l’art. 2, par. 2, l’art. 4, par. 1, e l’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 ostano ad una normativa nazionale che fissi a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale, ritenendo un tale requisito sproporzionato.
La differenza tra le due fattispecie viene tuttavia rinvenuta dalla stessa Corte nella circostanza per cui il precedente era relativo ad un concorso per agenti di polizia locale, chiamati a svolgere prevalentemente funzioni di polizia amministrativa, mentre nel caso in rassegna si tratta di forze di polizia statali, con compiti operativi che possono comportare il ricorso alla forza fisica, nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme, che ben giustificano il limite di età previsto.

Consulta la sentenza 15.11.2016 (causa n. C-258/15) della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione

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