Coronavirus: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale
La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (art. 16 Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.
Questo un passaggio saliente della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 depositata il 26 maggio 2022: la Consulta ha pertanto escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al Coronavirus (per approfondire si suggerisce di consultare il comunicato stampa della Corte dell’8 aprile 2022).
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
>> COMUNICATO DELLA CONSULTA 26/5/2022
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