Esami ed accertamenti ematici senza consenso
Il consenso del trasgressore non è necessario quando l’esame del sangue finalizzato all’accertamento dell’alcolemia o della presenza di stupefacenti viene eseguito su un campione di sangue già prelevato per finalità medico diagnostiche. La Suprema Corte ha infatti ricordato che “la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2 Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni”.
In questi casi, quando il prelievo di amteriale organico non viene effettuato esclusivamente per ragioni di giustizia su impulso della polizia giudiziaria ma, prima di tutto, per questioni medico-sanitarie, non sussiste neppure violazione dell’art. 114 disp. att. cpp. qualora l’indagato non fosse stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
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