Reato di contraffazione: è punibile anche l’utilizzo della figura senza marchio. Il caso della “Vespa”

Commerciava souvenir (portachiavi, calamite, magliette e così via) riproducenti l’immagine dello storico scooter “Vespa”. Il materiale contraffatto, una volta scoperto, è stato sequestrato con la prospettiva di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 474-bis.

La difesa ruota intorno alla differenza fra “marchio” e “prodotto”: le imitazioni riportate sul merchandising venduto dall’imputato non riportano in alcun luogo il marchio, come contestato. Si tratta invece di imitazioni della figura e della forma, adatte a causare una confusione fra prodotti, oggetti, ma non tra marchi. Inoltre non sarebbe lecito presumere, come hanno fatto i giudici, che qualunque operatore commerciale sia a conoscenza della protezione posta sul marchio “Vespa”: l’imputato poteva non sapere dell’esistenza dello scooter o non sapere che i suoi prodotti si ispirassero alla sua figura (a prova di ciò viene indicato il prezzo di vendita dei souvenir, vicino ai 2€, ben poco per un prodotto “marchiato”).

La merce è contraffatta: basta riprodurre la figura distintiva

I giudici respingono il ricorso. Per integrare il reato di cui all’art. 474 del Codice Penale non è necessario riprodurre un marchio o logo distintivo, almeno nei casi in cui la figura stessa costituisca marchio o segno distintivo (come nel caso dell’inconfondibile “Vespa”). La riproduzione del marchio non è quindi indispensabile al fine della configurazioen del reato. Allo stesso modo non è necessario che i giudici controllino di persona se gli oggetti sequestrati siano o meno “contraffatti”, come lamentato dalla difesa sotto un altro dei motivi di ricorso. Le toghe dispongono infatti dei verbali redatti dagli agenti, che in questo caso indicavano esplicitamente che i beni sequestrati raffiguravano “il modello registrato figurativo Vespa”, lasciando poco spazio ad equivoci.

Quanto alla nozione relativa alla conoscenza del marchio, i giudici respingono l’ipotesi sostenuta dalla difesa: data la larga diffusione del motoveicolo in questione, è ragionevole ritenere che la sua esistenza fosse nota anche all’imputato.

Consulta la Sentenza n. 13078 del 17 marzo, Corte di Cassazione

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