Consumo sul posto di prodotti di gastronomia: occupazione di aree pubbliche
Com’è regolata l’occupazione di aree pubbliche all’esterno degli esercizi in cui è consentita la vendita dei prodotti alimentari? Il MISE risponde al quesito con la risoluzione n. 87473 del 9.3.2017.
Innanzitutto il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni previste dalla nuova disposizione, che prevede:
- la presenza di arredi nei locali;
- l’assenza di un servizio assistito di somministrazione (servizio al tavolo).
Le medesime regole si applicano ai titolari di impianti di panificazione e agli imprenditori agricoli, ai quali è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Il consumo di generi alimentari sul posto non è però estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo.
Precisazioni applicative
Al fine del consumo, permesso ai sensi di quanto sopra esposto, non possono essere utilizzate apparecchiature per bibite alla spina o macchine per il caffè. Per quanto riguarda le procedure di preparazione dei generi consumati è permesso solamente il riscaldamento e sporzionamento di questi.
Inoltre, con parere n. 86321 del 9.6.2015, è stato precisato che possono essere utilizzati piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché sedute non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all’interno dell’ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile.
Il modo più semplice per assicurarsi di ciò è che sedute e appoggi siano posti ad altezze diverse, in modo che sia possibile, per i clienti, consumare il cibo restando appoggiati a un tavolo ma non seduti e viceversa.
Consulta la risoluzione MISE n. 87473 del 9 marzo 2017
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