Conservazione del posto di lavoro nell’ente di provenienza del dipendente in prova presso un altro datore di lavoro
L’Aran con orientamento operativo n. CFL53 risponde ad un quesito in merito alle conservazione del posto di lavoro nell’ente di provenienza del dipendente in prova presso un altro datore di lavoro.
L’art. 20, comma 10, del CCNL 21/05/2018 prevede la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione; il successivo comma 12 precisa, inoltre, che il
suddetto diritto alla conservazione del posto si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
L’Aran evidenzia che, in ogni caso, la disciplina di cui sopra non può trovare applicazione:
– nel caso di coinvolgimento di personale dipendente al quale non si applicano i CCNL sottoscritti in sede ARAN;
– ove non esista, nell’ambito della contrattazione collettiva del diverso comparto di provenienza, una clausola di contenuto analogo che riconosca, ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza per la durata del periodo di prova.
Nel caso prospettato, l’Aran, quindi, ritiene che non possa trovare applicazione la disciplina del richiamato art. 20, comma 10, del CCNL 21/05/2018, dato che il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico, per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.
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