Congedo non retribuito e malattia: le assenze comportano la decurtazione della retribuzione?
Le assenze per fruizione del congedo non retribuito per la formazione, di cui all’art.5 della legge n.53/2000 e quelle per malattia comportano la decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa? In caso di risposta affermativa, la retribuzione di risultato deve essere calcolata sulla retribuzione di posizione effettivamente liquidata, a seguito della decurtazione, al dipendente incaricato della posizione organizzativa oppure sulla retribuzione di posizione formalmente prevista in relazione alla posizione organizzativa di cui si tratta?
Questa la domanda a cui ARAN risponde con l’Orientamento Applicativo n. RAL_1916, del 29/3/2017. L’agenzia ricorda che:
- il lavoratore titolare di posizione organizzativa, che si avvale del congedo per la formazione e per tutta la durata dello stesso, non ha diritto a percepire alcuna altra voce retributiva;
- in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa è prevista la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza. Conseguentemente, si procederà anche alla decurtazione della retribuzione di posizione, in presenza dei presupposti legali;
- trovano comunque applicazione anche le regole sulla riduzione del trattamento economico, in connessione alla durata della malattia, stabilite nell’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; infatti, la retribuzione di posizione, corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative, rientra certamente tra le voci retributive che devono essere percentualmente decurtate.
Inoltre, al fine di evitare ogni dubbio applicativo, l’ARAN ricorda anche che, relativamente alla retribuzione di risultato troverà applicazione la regola generale (art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999), secondo la quale questa viene corrisposta a seguito di valutazione annuale, dopo la verifica dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati. È ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza per malattia, non siano apprezzabili).
Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN n. RAL_1916, del 29/3/2017
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