Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza

L’Inps, con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016 fornisce le istruzioni contabili precisando che le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa e siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giornate), può essere fruito in un arco temporale di 3 anni su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. L’Inps ricorda che per beneficiare del congedo le interessate devono avvisare il datore di lavoro con almeno 7 giorni di anticipo, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando inizio e periodo di astensione, e consegnare, sempre al datore, la certificazione del percorso di protezione.

 

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