Concessioni di posteggio su aree pubbliche

In tal senso va rammentato che l’esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all’uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall’amministrazione comunale, tenendo conto anche dell’esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici e, in particolare, nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell’ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico (TAR Veneto, sez. III, 18.6.2009, n. 1838). Va da sé che l’attività commerciale su aree pubbliche deve svolgersi in armonia con i suddetti principi e recede di fronte alla necessità di tutelare quei valori. Inoltre, le scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la disciplina del commercio, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione competente e possono essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa solo per palese arbitrarietà, illogicità, manifesta ragionevolezza o errori di fatto, restando ogni altro aspetto confinato all’interno del merito e, quindi, non sindacabile nel giudizio di legittimità dinanzi a questo giudice (Cons. Stato, sez. V, 6.7.2010, n. 4319).

Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato, avente ad oggetto lo spostamento di un posteggio, ha compiutamente rappresentato le esigenze che imponevano lo spostamento delle concessioni di posteggio site in prossimità della Stazione Centrale, misura che si è resa necessaria per tutelare il decoro e il carattere monumentale del sito, valori questi incompatibili con la presenza di chioschi e di autonegozi utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale, nonché per rimuovere ogni possibile fonte di pericolo per la sicurezza pubblica fungendo i chioschi da ricettacolo di vagabondi e malviventi e da intralcio per i mezzi operativi di pubblica sicurezza, come ripetutamente segnalato dalle autorità di polizia. Non può quindi dubitarsi che, mediante i provvedimenti contestati, l’amministrazione comunale abbia inteso soddisfare esigenze effettivamente sussistenti, senza che possano perciò essere prospettati vizi di eccesso di potere per difetto di presupposti, contraddittorietà o illogicità, unici profili con riferimento ai quali può essere contestata una scelta discrezionale compiuta dall’amministrazione. In particolare, le asserite ragioni di compatibilità dell’attività svolta dal ricorrente risiedono unicamente nella rappresentazione soggettiva dell’esponente, il quale manifesta il convincimento che la propria postazione non alteri il decoro monumentale dei luoghi e non costituisca intralcio alle esigenze di presidio e controllo delle Forze di polizia. Trascura tuttavia il ricorrente di considerare che il divieto di esercizio del commercio sull’area pubblica di cui trattasi, esteso dall’amministrazione a tutte le attività di commercio ambulante, in forma stabile e itinerante, è stato motivato con riferimento a “ripetute segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza”, al fine di rimuovere fonti di rischio per la sicurezza della zona e non è dubbio che debba riconoscersi maggiore attendibilità alle valutazioni compiute delle autorità specificatamente deputate a garantire la pubblica sicurezza, senza poter distinguere, tra le varie attività esercitate, quelle che costituiscano fonte di maggior pericolo per la più intensa affluenza di malviventi, che, come lo stesso ricorrente riconosce, rappresentano parte anche della sua clientela.

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