Comunicazione di ospitalità di stranieri e apolidi
L’art. 7, comma 1, del D.lgs. 286/1998 testualmente recita: “Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, . . . ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
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