Circolazione mezzi pesanti: divieti
Il MIT, su richiesta di un’impresa, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati prevista dall’art. 3.2 b del calendario dei divieti di circolazione, relativa ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”.
Il MIT, con il chiarimento, ha stabilito che la deroga in questione è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti:
– che il mezzo non si trovi ad una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto;
– che l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa.
Per il Ministero non è ritenuta essenziale la condizione che il veicolo debba viaggiare a vuoto perché, lo stesso, potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un’eventuale rottura di carico oppure potrebbe essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno successivo.
Consulta la Nota n. 2740/2018, MIT
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