Circolazione dopo il ritiro della patente
La circolazione dopo il ritiro della patente ai fini della sospensione configura la violazione dell’articolo 218 cds, anche prima dell’adozione dell’ordinanza prefettizia.
La violazione riconducibile all’art. 218, comma 6, c.d.s. deve considerarsi applicabile quando la circolazione abusiva si realizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l’efficacia (e di cui, perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento dell’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente.
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