Ciclista drogato o ubriaco: si può ritirare la patente?

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo che lamentava l’errata applicazione da parte del giudice di merito della pena accessoria della sospensione della patente di guida, in relazione ad un incidente dallo stesso causato, in stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di stupefacenti, mentre era alla guida di una bicicletta, atteso che per tale veicolo non è previsto il conseguimento di alcuna patente.

La Cassazione ha sostenuto che la sospensione e il ritiro della patente a un ciclista sotto effetto di alcool o droga non sia applicabile.

Secondo i giudici infatti “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede” (cfr. Cass. n. 19413/2013).

Per cui la S.C. ha dato ragione al ricorrente annullando la sentenza senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che va eliminata.

Consulta la sentenza n. 52148/2017, Cassazione penale

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