Casi e forme della ispezione (parte II)
Se il legislatore non ha previsto che l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia sia accompagnato o preceduto dalla consegna di una copia del decreto con cui si dispone l’ispezione, va però sottolineato che il difensore ha facoltà di assistere alle ispezioni (ivi comprese quelle personali) e di essere avvisato almeno ventiquattrore prima del compimento delle relative operazioni, salvi i casi di assoluta urgenza (art. 364, comma 5), con conseguente necessità, nella fase delle indagini preliminari, dell’invio dell’informazione di garanzia, nei termini indicati da Cass. sez. un. 23/2/2000, trattandosi di atto a sorpresa.
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