Cartelloni pubblicitari su strada statale: no al silenzio-assenso se il Comune tace sulla richiesta dinstallazione
Il caso. Il Tribunale di Teramo confermava le sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Municipale nei confronti di una società, la quale aveva installato abusivamente dei cartelli pubblicitari lungo una strada.
Avverso la sentenza del Tribunale, la società ricorre per cassazione denunciando la formazione tacita del provvedimento abilitativo all’installazione dei cartelli da parte del Comune, in virtù del principio del silenzio-assenso ex art. 18 d.P.R. n. 407/1994, art. 20 l. n. 241/1990 e art. 9 del regolamento comunale.
L’ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l’ipotesi di “affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati”, mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale».
La Cassazione, nel ripercorrere tutto l’iter normativo sul rilascio dell’autorizzazione de qua, ha escluso che sulla stessa potesse applicarsi l’istituto del silenzio assenso, rientrando, la sicurezza, tra le eccezioni di cui all’art. 20, comma 4, della 241/90. Pertanto rigetta il ricorso proposto dalla società
Consulta la sentenza n. 285/2018, Cassazione civile
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