Cartelloni pubblicitari: provvedimento di rimozione nullo se non sussiste pericolo per la circolazione stradale e non è adeguatamente motivato

A distanza di diversi anni dall’installazione di due cartelli pubblicitari non abusivi, l’amministrazione comunale ne chiede ora la rimozione vista la revoca dell’autorizzazione concessa. Il motivo che sottende al provvedimento è un verbale redatto dalla Polizia Municipale in cui risulta che le insegne pubblicitarie ostruiscono in parte, in concorso con una siepe ornamentale, la visuale degli automobilisti. Ridimensionata la siepe e effettuato un nuovo sopralluogo risulta che dei due cartelli solamente uno costituisce effettivamente un pericolo per la circolazione, quello di sinistra.

I tre motivi di ricorso ruotano in particolare intorno all’autorizzazione ottenuta ormai da cinque anni. Questa infatti comprendeva già il profilo paesaggistico e dai sopralluoghi effettuati al tempo dalla PM non erano risultati né problemi di questo tipo, né ipotesi di pericolo per la circolazione stradale. Inoltre, prosegue il ricorrente, l’ordinanza di revoca avrebbe dovuto motivare tenendo specificamente conto anche degli interessi secondari del privato, in relazione al superamento del termine dei diciotto mesi previsti per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo dal momento della prima adozione.

Secondo il Consiglio di Stato quindi il ricorso deve essere accolto, poiché “appare evidente che il provvedimento di rimozione sia illegittimo sia nella parte in cui procede senza un’appropriata motivazione all’annullamento in autotutela di un provvedimento in violazione dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 e sia con riferimento alla sola insegna posta sulla destra dell’esercizio commerciale lungo la via Caduti del Lavoro essendo risultato insussistente il pericolo alla circolazione dei veicoli”.

Consulta il parere n. 60 del 19.1.2017 del Consiglio di Stato

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