Cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero
Il d.lgs. n. 98/2017, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.
Sono pertanto venute meno le previgenti disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro sessanta giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell’avvenuta reimmatricolazione all’estero o comunque della loro effettiva esportazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 2173 del 22 gennaio 2020, detta le nuove disposizioni in ordine alla cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero precisando che;
- Per i veicoli già esportati entro il 31.12.2019, debbono ritenersi ancora applicabili le disposizioni e le procedure in vigore in quel momento.
- Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo e se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità. Il veicolo, però, non dovrà essere sottoposto, ai fini di esportazione, a nuova revisione se non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione. Non dovranno altresì essere pendenti segnalazioni, da parte degli Organi di polizia stradale, ai sensi dall’art. 80, comma 7, c.d.s.
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