Caccia da natante o altri mezzi
La configurabilità del reato di cui all’art. 30, co 1, lett. 1) legge 157/1992 è esclusa nel caso di chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l’attività’ di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), integrando gli estremi del reato in esame solo la condotta di “chi dal natante compie quell’atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina”.
La consolidata giurisprudenza della III sez.pen della Corte di Cassazione è stata nuovamente ribadita con la sentenza n.44279/2019, che ha ribadito che il reato deve escludersi nei confronti di “chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda”, dovendosi ritenere integrata la relativa fattispecie incriminatrice nella condotta di “chi compie dal natante l’atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l’appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l’uccisione di animali, in quanto l’abbattimento e l’impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie”.
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