Buoni pasto: calcolo della quota a carico del dipendente
In relazione alla disciplina dei buoni pasto, di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, su quale importo deve essere calcolata la quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore tra:
- a) valore facciale del buono (ad es. € 8);
- b) costo effettivo del buono acquisito dall’ente, mediante adesione a convenzione Consip (ad es. € 6,90, corrispondente ad € 8, meno lo sconto praticato).
Questo il quesito a cui l’ARAN risponde con l’Orientamento Applicativo RAL_1910. L’Agenzia ricorda che all’art. 46, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, è prescritto che “il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente.”
L’ente deve quindi prevedere un importo che sia pari ai 2/3 dela somma che avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa. A quanto ammonti questo importo dev’essere determinato dall’ente, che può ricorrere ad una semplice indagine di mercato o collaborare con la Camera di Commercio o utilizzare altre vie.
Per fare un esempio, se il costo del servizio mensa per ogni dipendente ammontasse a 10€, il valore del buono pasto sarà i 2/3 di questa cifra, quindi €6.70.
Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN RAL_1910
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