Autovetture di servizio e legge di stabilità
L’art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), ha previsto un generico divieto di acquisto di nuove autovetture per tutte le amministrazioni pubbliche. Questa misura limitativa, inizialmente valida sino al 31 dicembre 2016, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 dall’art. 1 della legge 228/12 .
Un Comune quindi, trovandosi nella necessità di provvedere alla sostituzione dell’unico automezzo di servizio per la polizia municipale, si chiede se il divieto de quo abbia una portata assoluta ovvero possa essere derogato da specifiche esigenze particolari. Nel caso di specie la riparazione dell’automezzo sarebbe stata antieconomica rispetto all’acquisto di una nuova vettura.
La Corte dei Conti, premettendo di non potersi esprimere su casi concreti e puntuali, esprime parere positivo nella misura in cui afferma che “tale divieto … non si configura come assoluto, avendo previsto il legislatore che le disposizioni … non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero … Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali”.
Leggi la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delibera 12/2/2016
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