Autotrasportatori: violazione dell’obbligo di riposo

Il caso.  Il ricorrente impugnava la sanzione amministrativa relativa alla violazione del Codice della Strada concernente i periodi di guida giornalieri e settimanali. L’opposizione era fondata in quanto nel verbale di contestazione non era descritte le condotte imputabili al soggetto sanzionato.

L’esame dei registri di sevizio e dei cronotachigrafi ha la duplice funzione di tutelare la sicurezza del lavoratore e della circolazione stradale. Il regolamento CEE n. 561/2006 ha la finalità di armonizzare le condizioni di lavoro del personale del settore autotrasporti e della sicurezza stradale.

Responsabile l’impresa per le violazioni degli orari di guida, riposo, e interruzioni commesse dagli autisti dei mezzi pesanti, anche laddove il verbale completo venga notificato solo al conducente e alla società venga notificata invece una versione “sintetica”. La validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato al quale la contestazione medesima è preordinata.

Consulta l’ordinanza n. 4825/2018, Cassazione civile

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