Auto parcheggiata sui binari del treno
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (tra le tante Cass. n. 4476/2012; 8229/2010; 22807 e 993/2009).
In armonia con tale principio, nel caso di specie, l’accertata consapevolezza in capo al ricorrente dell’esistenza del passaggio a livello ha portato i Giudici di merito ad ascrivere unicamente al comportamento imprudente e negligente di questo la responsabilità del sinistro, anche sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c..
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