Attività commerciali: chiarimenti su applicazione normativa orari per la somministrazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni, dall’1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali individuati dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione alimenti e bevande non hanno vincoli di orario né obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ciò anche nel caso in cui le normative regionali non abbiano adeguato le proprie disposizioni in materia.
Come comportarsi nel caso in cui la legge regionale contenga disposizioni apparentemente in contrasto con quanto sopra riportato? Il caso in esame è quello della L.R. Lombardia n. 6 del 2010 che impone l’obbligo, in capo alle attività commerciali, di pubblicizzare e rispettare l’orario prescelto, ma potrebbero essere molti gli esempi simili.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, che affida il suo parere alla risoluzione n. 41920 del 7.2.2017, permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato e di darne adeguata pubblicità. Ciò comporta anche l’applicabilità delle sanzioni previste in caso di inottemperanza. Ciò discende dalla necessità, tuttora sentita, di assicurare al consumatore finale una corretta informazione.
La risoluzione contiene anche un parere riguardo ad eventuali “accordi volontari” fra commercianti, volti alla regolazione degli orari di esercizio. Secondo la Corte Costituzionale, in Sentenza citata dal Ministero, questi sarebbero illegittimi in quanto in contrasto con il divieto di regolazione degli orari contenuto nella normativa statale.
Consulta la risoluzione n. 41920 del 7.2.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico
© RIPRODUZIONE RISERVATA