Art. 126 bis: sono ipotizzabili punizioni più severe per i trasgressori con reddito più alto?
Si dà notizia dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 12 del 13 gennaio 2017, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il soggetto promotore del giudizio è il Giudice di pace di Grosseto.
L’articolo citato riguarda la comunicazione dei dati del conducente effettivo del veicolo con il quale viene commessa un’infrazione del Codice della Strada. Il parere del giudice è che nel caso in cui sia rilevata una violazione del limite di velocità (quindi secondo il togato riconducibile generalmente ad auto di grossa cilindrata), il trasgressore preferisca non comunicare i propri dati identificativi e pagare l’ulteriore sanzione pecuniaria prevista. Questa sarebbe una manovra atta a evitare la prevista decurtazione dei punti dalla patente. In questo modo la norma “avvantaggerebbe quanti possiedono un’elevata capacità patrimoniale, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che le persone più ricche ne patiscono meno l’incidenza”.
Secondo il parere delle Corte Costituzionale all’interno del Codice della Strada non è prevista la possibilità di commisurare l’importo al livello economico del trasgressore, ma questo viene stabilito dal legislatore ordinario, non in base alle capacità economiche del soggetto ma in relazione alla gravità dell’infrazione commessa.
Consulta l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 12 del 13.1.2017
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